CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CENTRO SERVIZI NAUTICI KARMA DI MARCO PINTUS

Locazione di unità da diporto senza equipaggio.

1. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la locazione di unità da diporto senza equipaggio ai sensi degli artt. 1571 e ss. c.c. e del D.lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), tra la società C.S.N. KARMA (di seguito “Locatore”) e il cliente (di seguito “Locatario”).

La prenotazione può avvenire tramite il sito web www.vaiconkarma.com, telefonicamente o tramite altri canali autorizzati, con versamento di un acconto pari al 30% del corrispettivo complessivo. La prenotazione si intende confermata solo a seguito dell’effettivo accredito dell’acconto.

2. Consegna dell’unità da diporto

Il Locatore consegnerà il natante nel giorno, luogo e orario concordati. Il Locatario è tenuto a presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito. Eventuali ritardi non comportano proroghe o recuperi del tempo di utilizzo.

La consegna è subordinata alla preventiva esibizione di un valido documento di identità, della patente nautica ove richiesta dalla normativa vigente e, in caso di uscita condivisa, dei documenti identificativi di tutti i partecipanti.

La consegna dell’unità diviene esigibile solo dopo che il Locatario abbia integralmente corrisposto il saldo del prezzo, versato la cauzione prevista, sottoscritto il contratto e l’inventario degli accessori. Il Locatore fornirà un briefing tecnico-operativo sull’uso del mezzo, sulle dotazioni di sicurezza e sulle principali regole di navigazione.

Con la sottoscrizione dell’inventario, il Locatario dichiara di aver preso visione dello stato dell’imbarcazione, che viene consegnata in buone condizioni di navigabilità, salvo quanto diversamente indicato.

3. Requisiti del Locatario e responsabilità

Il Locatario deve aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari alla conduzione dell’unità. Il Locatore si riserva il diritto di rifiutare la consegna qualora ravvisi condizioni manifeste di inidoneità.

Dal momento della consegna e fino alla riconsegna, il Locatario assume la piena ed esclusiva responsabilità per la conduzione, la custodia e l’utilizzo del natante, rispondendo di ogni danno cagionato all’imbarcazione, alle attrezzature, ai trasportati e a terzi, salvo che il danno derivi da vizi occulti dell’unità non rilevabili con l’ordinaria diligenza.

Resta in ogni caso esclusa qualsiasi limitazione di responsabilità del Locatore per fatti riconducibili a dolo o colpa grave.

4. Obblighi di utilizzo

Il natante è destinato esclusivamente ad uso da diporto. È vietato qualsiasi utilizzo difforme, ivi compresi pesca, trasporto merci, attività commerciali, sublocazione o cessione a terzi.

Il Locatario si obbliga a rispettare il numero massimo di persone trasportabili, le normative vigenti in materia di navigazione, le disposizioni delle Autorità Marittime e le regole specifiche del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. È fatto divieto di navigare in condizioni meteorologiche non idonee o in aree interdette.

La conduzione in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è vietata e comporta la risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Gli animali domestici sono ammessi solo previa autorizzazione del Locatore e pagamento del supplemento previsto.

5. Cauzione

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Locatario è tenuto a versare una cauzione di € 500,00, mediante contanti nei limiti di legge o pre-autorizzazione su carta di credito.

Il mancato versamento della cauzione comporta la risoluzione del contratto per fatto imputabile al Locatario, con trattenuta dell’acconto a titolo di penale, salvo il maggior danno.

La cauzione sarà restituita entro 15 giorni lavorativi dalla riconsegna, previa verifica dell’assenza di danni o violazioni contrattuali. In caso di sinistro coperto da assicurazione, la restituzione potrà avvenire solo dopo la definizione della pratica assicurativa.

Qualora il danno superi l’importo della cauzione, il Locatore si riserva il diritto di richiedere l’integrale risarcimento del maggior danno.

6. Assicurazione

L’unità da diporto è coperta da polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCA), nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal contratto assicurativo.

Restano esclusi dalla copertura i danni all’imbarcazione, alle attrezzature, al Locatario e ai trasportati, nonché i danni derivanti da uso improprio o da violazione delle norme di navigazione.

7. Riconsegna dell’unità

Il Locatario è tenuto a riconsegnare l’imbarcazione nel luogo e all’orario concordati. In caso di ritardo, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni 30 minuti, fino a un massimo pari al costo giornaliero del noleggio, salvo il risarcimento del danno ulteriore provato.

La riconsegna in luogo diverso comporterà l’addebito dei costi di recupero. Il Locatario resta responsabile del mezzo fino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna.

Il natante può essere restituito senza rifornimento; in tal caso il carburante consumato sarà addebitato ai prezzi di mercato maggiorati del costo del servizio.

8. Maltempo, annullamenti e rimborsi

Il Locatario ha l’onere di verificare preventivamente le condizioni meteorologiche prima di procedere alla prenotazione, in particolare in caso di prenotazioni effettuate con breve anticipo.

Ai fini della valutazione delle condizioni di navigabilità, fa esclusivo riferimento il bollettino meteorologico ufficiale emesso dalla Capitaneria di Porto competente, che le parti riconoscono quale fonte unica e definitiva.

Si considerano condizioni di maltempo oggettivamente impeditive della navigazione quelle in cui risultino superati i parametri corrispondenti al valore 4 della scala Beaufort, ovvero in presenza di ventosità superiore a 16 nodi (30 km/h) e/o di altezza d’onda superiore a 1 metro.

Qualora tali condizioni risultino ufficialmente accertate e comportino l’impossibilità oggettiva di effettuare la navigazione, il Locatore potrà proporre una riprotezione della prenotazione o, in alternativa, un voucher di pari importo, restando escluso il rimborso in denaro della caparra.

Qualora invece le condizioni meteorologiche, sulla base del bollettino ufficiale, non risultino oggettivamente impeditive, ma il Locatario decida autonomamente di non usufruire del servizio, la caparra versata sarà trattenuta integralmente a titolo di penale.

Nel caso invece di annullamento per altri motivi, il rimborso totale della caparra, (al netto di eventuali commissioni) avverrà solamente con preavviso di 48 ore prima della data della locazione. Per tutti gli altri casi non è previsto alcun rimborso.

9. Assistenza e recupero

Il Locatore fornisce assistenza telefonica durante la locazione. In caso di avaria o emergenza, il Locatario è tenuto a contattare immediatamente il Locatore. Le spese di recupero o salvataggio saranno poste a carico del Locatario qualora l’evento sia riconducibile a sua condotta.

10. Pagamenti

Il pagamento avviene con acconto del 30% alla prenotazione e saldo alla consegna, mediante i mezzi di pagamento accettati dal Locatore, nei limiti di legge.

11. Privacy

I dati personali del Locatario saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto.

12. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ove applicabile; in caso contrario, il foro del Locatore.

13. Approvazione specifica

Il Locatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente, mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole del presente contratto:

  • Art. 3 – Requisiti del Locatario e responsabilità, nella parte in cui pone a carico del Locatario la responsabilità esclusiva per la conduzione, la custodia e l’utilizzo dell’unità da diporto, nonché l’obbligo di manleva in favore del Locatore;
  • Art. 4 – Obblighi di utilizzo, con riferimento ai divieti di uso difforme, alle limitazioni di navigazione e alle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme vigenti;
  • Art. 5 – Cauzione, in particolare per quanto concerne l’importo, le modalità di versamento, le condizioni di trattenuta, i termini di restituzione e il diritto del Locatore al risarcimento del danno eccedente;
  • Art. 7 – Riconsegna dell’unità, limitatamente alle penali previste in caso di ritardata riconsegna e all’addebito dei costi di recupero;
  • Art. 8 – Maltempo, annullamenti e rimborsi, con specifico riferimento alla perdita della caparra, all’assenza di rimborsi in determinate ipotesi e ai criteri oggettivi di valutazione delle condizioni meteo;
  • Art. 9 – Assistenza e recupero, nella parte in cui pone a carico del Locatario i costi di intervento in caso di avaria riconducibile alla sua condotta;
  • Art. 14 – Ambito di applicazione e normativa speciale del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena;
  • Art. 15 – Obblighi specifici del Locatario nel Parco Nazionale;
  • Art. 16 – Esonero di responsabilità del Locatore per sanzioni del Parco e manleva;
  • Art. 19 – Interruzione della navigazione per disposizioni dell’Autorità, con esclusione di qualsivoglia diritto a rimborso;
  • Art. 12 – Legge applicabile e foro competente, limitatamente alla determinazione del foro.

Il Locatario dichiara altresì che le suddette clausole sono state oggetto di specifica trattativa e che il loro contenuto è stato pienamente compreso e accettato.

SEZIONE SPECIALE

Navigazione nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

14. Ambito di applicazione e normativa speciale

La navigazione dell’unità da diporto oggetto del presente contratto avviene, in tutto o in parte, all’interno dell’area marina protetta del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, soggetta a disciplina speciale ai sensi della Legge n. 394/1991, del D.P.R. istitutivo del Parco, nonché dei regolamenti e delle ordinanze emanate dall’Ente Parco e dall’Autorità Marittima competente.

Il Locatario dichiara di essere stato informato dell’esistenza di tale normativa speciale e di accettarne integralmente il contenuto, anche se non materialmente allegato al presente contratto.

15. Obblighi specifici del Locatario nel Parco

Il Locatario si impegna a rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni vigenti nel Parco, ed in particolare quelle relative a:

  • limiti di velocità e di navigazione;
  • zone di tutela integrale, generale e parziale;
  • divieti di ancoraggio, sosta e balneazione;
  • distanze dalla costa, dalle spiagge e dalle boe segnaletiche;
  • tutela dei fondali, della flora e della fauna marina;
  • divieti di pesca, anche sportiva e subacquea, ove non consentita.

Il Locatario prende atto che la violazione anche di una sola delle suddette prescrizioni può comportare sanzioni amministrative di rilevante importo, sequestro dell’unità e ulteriori conseguenze previste dalla legge.

16. Esonero di responsabilità del Locatore per sanzioni del Parco

Ogni responsabilità derivante da violazioni delle norme del Parco Nazionale è esclusivamente imputabile al Locatario, quale unico soggetto responsabile della conduzione e dell’uso dell’unità.

Il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Locatore da qualsiasi sanzione, richiesta risarcitoria, spesa o conseguenza pregiudizievole, incluse spese legali e amministrative, che dovessero derivare da comportamenti posti in essere durante la locazione in violazione della normativa del Parco.

Resta espressamente esclusa ogni responsabilità del Locatore per controlli, contestazioni o provvedimenti adottati dall’Ente Parco o da altre Autorità competenti.

17. Ancoraggio, ormeggio e sosta

Il Locatario è informato che:

  • l’ancoraggio è consentito esclusivamente nelle aree e con le modalità previste dal regolamento del Parco;
  • in molte zone è consentito solo l’ormeggio a boe autorizzate;
  • l’ancoraggio su fondali sensibili (in particolare praterie di Posidonia oceanica) è severamente vietato.

Ogni danno ambientale accertato, anche successivamente alla riconsegna dell’unità, sarà imputato al Locatario, che ne risponderà integralmente sotto il profilo amministrativo, civile ed eventualmente penale.

18. Briefing ambientale e valore informativo

Il Locatore fornisce, prima della partenza, un briefing informativo sulle principali regole di navigazione nel Parco. Tale attività ha valore meramente informativo e di cortesia, non sostitutivo dell’obbligo del Locatario di conoscere e rispettare integralmente la normativa vigente.

L’eventuale incompletezza o mancata comprensione delle informazioni fornite non potrà in alcun caso essere invocata quale esimente di responsabilità.

19. Interruzione della navigazione per disposizioni dell’Autorità

Qualora, durante la locazione, l’Autorità Marittima o l’Ente Parco dispongano limitazioni, divieti o ordini di rientro per motivi ambientali, di sicurezza o di tutela del Parco, il Locatario è tenuto ad attenervisi immediatamente.

Tali evenienze non danno diritto ad alcun rimborso, indennizzo o riduzione del corrispettivo, trattandosi di eventi estranei alla sfera di controllo del Locatore.

20. Clausola di particolare approvazione

Il Locatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente e separatamente le seguenti clausole contenute nella Sezione Speciale – Navigazione nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena:

  • Art. 14 – Ambito di applicazione e normativa speciale, nella parte in cui richiama l’applicazione della normativa speciale del Parco Nazionale e pone a carico del Locatario l’obbligo di conoscerla e rispettarla integralmente, anche se non materialmente allegata al contratto;
  • Art. 15 – Obblighi specifici del Locatario nel Parco, con riferimento ai divieti, alle limitazioni di navigazione, ancoraggio e sosta, nonché alle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla loro violazione;
  • Art. 16 – Esonero di responsabilità del Locatore per sanzioni del Parco e clausola di manleva, nella parte in cui attribuisce al Locatario la responsabilità esclusiva per violazioni della normativa del Parco e l’obbligo di manlevare e tenere indenne il Locatore da sanzioni, richieste risarcitorie, spese e conseguenze pregiudizievoli, incluse le spese legali;
  • Art. 17 – Ancoraggio, ormeggio e sosta, con riferimento all’attribuzione al Locatario di ogni responsabilità per danni ambientali, anche accertati successivamente alla riconsegna dell’unità;
  • Art. 18 – Briefing ambientale e valore informativo, nella parte in cui viene escluso qualsiasi valore esimente o attenuante delle informazioni fornite dal Locatore;
  • Art. 19 – Interruzione della navigazione per disposizioni dell’Autorità, con esclusione espressa di qualsiasi diritto a rimborso, indennizzo o riduzione del corrispettivo;
  • Art. 20 – Clausola di particolare approvazione, quale disposizione di chiusura della Sezione Speciale.

Il Locatario dichiara che le suddette clausole determinano limitazioni di diritti, aggravamenti di responsabilità e obblighi di manleva, e che il loro contenuto è stato pienamente compreso e consapevolmente accettato.

BOOK NOW